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Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Art. 1.


Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.
Il Ministro per i lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi gia' ammessi per le opere non ancora completate, se ritenute urgenti e necessarie.