Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969.
Articolo unico
Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni, puo' procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono.