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Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'Istituto tecnico commerciale "Raetia" di Ortisei viene trasformato, con decorrenza 1 ottobre 1962, in istituto con ordinamento speciale. La tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento per ciascuna materia verranno stabiliti, tenendo presente l'attuale situazione di fatto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 2.


Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69 e 1969-1970 presso l'istituto tecnico commerciale di Ortisei con qualifica non inferiore a "valente" e che siano in possesso della abilitazione richiesta, possono chiedere l'assunzione in ruolo secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento cui l'abilitazione si riferisce.

Art. 3.



Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalita' del concorso, nonche' il numero dei posti disponibili.
Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo debbono, a pena di decadenza, inoltrare documentata domanda al provveditore agli studi di Bolzano entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.
L'immissione in ruolo ai sensi della presente legge ha luogo, per gli aventi diritto, in deroga al limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.


Ai predetti insegnanti, che dovranno continuare l'insegnamento nell'istituto di cui all'articolo 1 per almeno cinque anni dal passaggio in ruolo, la camera, agli effetti giuridici, sara' fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1 ottobre 1966.

Art. 5.


Gli insegnanti di ruolo dell'Istituto tecnico commerciale di Ortisei faranno parte, a seconda che la cattedra ricoperta preveda l'insegnamento in lingua italiana oppure in lingua tedesca, rispettivamente dei ruoli degli insegnanti nelle scuole in lingua italiana o in lingua tedesca.

Art. 6.


La presidenza dell'istituto viene conferita mediante concorso per titoli ed esami cui sono ammessi, previo accertamento della conoscenza delle lingue italiana, ladina e tedesca, i presidi di ruolo di scuola media inferiore con almeno cinque anni di servizio, purche' forniti di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie superiori e i professori di ruolo nelle scuole media superiori con almeno sette anni di servizio.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilira' con proprio decreto le modalita' e le materie d'esame del concorso.

Art. 7.


Le cattedre di ruolo rimaste eventualmente vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 3, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le speciali modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.


All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500.000 annue, il Ministero della pubblica istruzione provvedera' con l'imputazione dell'onere medesimo al capitolo 2002 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1971
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