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Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 1.


La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1 gennaio 1971.
Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella capitale la durata della settimana lavorativa non puo' essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione.
Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.