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Ulteriore proroga del termine relativo alla esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova.

Art. 1.


Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni cinquantacinque.