Ulteriore proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162.
Art. 1.
E' prorogata al 31 dicembre 1971 l'applicazione dell'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, gia' prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3.