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Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il commercio del grano e della Convenzione per l'assistenza alimentare, adottate a Roma il 18 agosto 1967, ed attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Roma il 18 agosto 1967:
a) Convenzione per il commercio del grano;
b) Convenzione per l'assistenza alimentare.