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Sperimentazione negli Istituti professionali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.
Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalita' indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.(2)((3))
I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.(2)
I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.
Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.
I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento.
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 17 dicembre 1971, n. 1156 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, e' aumentato da 350 a 600.
Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1 ottobre 1972".

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 settembre 1972, n. 504, convertito con modificazioni dalla L. 1 novembre 1972, n. 625, ha disposto (con l'art. 8-bis) che "A decorrere dal 1 ottobre 1972, il numero dei corsi sperimentali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1969, n. 754, modificata con la legge 17 dicembre 1971, n. 1156, e' elevato da 600 a 700".

Art. 2.


I giovani che frequentano i corsi previsti dal precedente articolo potranno concorrere alle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a destinare anche per borse di studio a favore degli studenti sopra ricordati le somme stanziate e non utilizzate per posti gratuiti e semigratuiti in convitti, previsti dall'articolo 19 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.
I consigli di amministrazione e gli enti locali potranno deliberare stanziamenti aggiuntivi a quelli di cui ai commi precedenti sia per l'aumento delle somme, sia per l'incremento del numero delle borse erogate dallo Stato. Le spese eventualmente deliberate a tali fini dagli enti locali dovranno essere considerate obbligatorie.

Art. 3.


Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturita' professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle Pubbliche amministrazioni nonche' a corsi di laurea Universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sara' annessa una tabella che precisera' la validita' dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonche' a corsi di laurea universitari.

Art. 4.


Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e d'esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo e terzo del precedente articolo 1, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3, saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1 e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 14 settembre 1970, n. 692, ha disposto (con l'art. 3) che "A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione".

Art. 5.


((L'insegnamento teorico pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente articolo 1 sara' affidato a' personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso articolo 1)).

Art. 6.


((Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo. Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo )).

Art. 7.


Il primo comma dell'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 205, e' sostituito dal seguente:
"L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi".

Art. 8.


Il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale e dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, puo' essere disposto per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.


((Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione)).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1969
SARAGAT RUMOR - COLOMBO - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: GAVA