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Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova.

Art. 1.


L'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, e' sostituito dal seguente:
"Sono dichiarate di pubblica utilita' e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, tutte le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e portuale di Padova, sita ad est della citta' e di cui alla annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, verra' depositata nell'archivio di Stato, nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse.
Il programma delle opere di cui al precedente comma, deliberato dalla assemblea del consorzio di cui al successivo articolo 2 e approvato dal prefetto, dovra' essere attuato entro il 1985".
E' abrogato l'articolo unico della legge 12 agosto 1962, n. 1337.