Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))