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Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle localita' colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Art. 1.


L'onere costituito dai contributi relativi alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, per i quali e' stato disposto l'esonero dal pagamento, a seguito della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, con decreti ministeriali 9 dicembre 1964 e 21 luglio 1966, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, e' assunto a carico dello Stato.