Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka 1970.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka del 1970 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli anni 1968 e 1969.
Art. 2.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 1.000 milioni, relativa all'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e per quella di lire 1.000 milioni, relativa all'anno 1969, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso concernente il fondo, di parte corrente, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Osaka, composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale esercitera' le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituira' il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Il segretario generale viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti.
Il commissariato cessera' le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.
Art. 4.
Il commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Giappone per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il commissario generale giapponese, e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.
Art. 5.
Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.
Il commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonche' le spese di rappresentanza.
Art. 6.
In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale di ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Giappone.
Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.
Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.
Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potra' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In entrambi i casi il personale in questione avra' diritto ad un trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.
L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo e' a carico del Commissariato.
Art. 7.
Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.
Il commissario generale e' tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri, entro sei mesi dalla chiusura della esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovra' assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sara' rimesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
Art. 8.
Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, con effetto dal 20 luglio 1968, data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.
Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che dalla suddetta data del 20 luglio 1968 o da data successiva sono utilizzati ed assunti dal Commissariato per inderogabili esigenze funzionali.
Art. 9.
Per la gestione dei fondi il Commissariato e' autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 10.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1969
SARAGAT RUMOR - NENNI - COLOMBO E. - PRETI - SULLO - TANASSI - COLOMBO V. - NATALI Visto, il Guardasigilli: GAVA