Provvedimenti per la sistemazione della citta' di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Nel comune di Loreto sono eseguiti a carico dello Stato:
a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;
b) la sistemazione delle strade di accesso al Santuario e della piazza antistante.
Art. 2.
Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o chiese di particolare importanza, potra' essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al Successivo articolo 8.
Le espropriazioni e le demolizioni necessarie per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 saranno tutte a carico dello Stato.
Art. 3.
Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sara' esposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Il provveditore, su conforme parere del sovrintendente ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso.
L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici.
Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dello articolo 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950 n. 253, e seguenti.
Art. 5.
Il comune di Loreto e' autorizzato a comprendere, nei suoi piani particolareggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono, o meno, essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprieta', singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano regolatore e dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del comune.
Il comune dovra', altresi', notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione.
Per tale vincolo sara' corrisposta ai proprietari una indennita' secondo le norme della presente legge.
Art. 6.
Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge, l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili e determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso variabile dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della localita', le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilita' e le altre condizioni dell'edificio stesso.
Art. 7.
Per la sola determinazione della indennita' di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguira' la procedura seguente:
a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Loreto, dispone perche', in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e, in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 6, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Ancona, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprieta', a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento va notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
b) nel decreto di determinazione della indennita' il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennita' stessa;
c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;
e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre all'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita' come sopra determinata;
f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'articolo 6 della presente legge.
Art. 8.
Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni e' autorizzata la spesa di 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di 200 milioni annui, a partire dall'esercizio 1968 e fino a quello 1972.
La suddetta somma sara' erogata con la seguente ripartizione annuale:
1) per lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1, un quinto della somma;
2) per i lavori di cui alla lettera b) dell'articolo 1, tre quinti della somma;
3) per i contributi nella spesa per i lavori di cui agli altri articoli, il rimanente quinto.
Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente, saranno autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con quello per il tesoro, su proposta del consiglio comunale di Loreto.
Art. 9.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Loreto, per i fini di cui alla presente legge, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, da ripartirsi in 5 esercizi finanziari, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione.
I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale di Loreto, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.
Art. 10.
Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Loreto per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del comune stesso.
Per le suddette opere il comune di Loreto potra' avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui alla presente legge o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.
Art. 11.
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.
Art. 12.
L'istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri enti finanziari che ne hanno la facolta', sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere contemplate nella presente legge e per le quali sia gia' stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.
Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato.
L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sara' versata direttamente all'istituto mutuante.
Art. 13.
Per consentire il libero sviluppo delle attivita' artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della citta' e del territorio, il comune di Loreto, entro due anni dalla presente legge, designera', d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti delle Marche e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove e' consentito lo sviluppo delle predette attivita'.
Dal momento della predetta designazione, e' fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.
Art. 14.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE