Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235, e' sostituito dal seguente:
"Il prelievo e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".