Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero.
Art. 1.
I ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4, annessi alla presente legge.
Gli attuali posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32, sono assorbiti nelle dotazioni organiche previste nei suddetti quadri.