Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 1. - E' istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e per la manutenzione di quelle gia' in esercizio e dei servizi relativi.
Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il consorzio puo' inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attivita' artigianali, nonche' all'attuazione del piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l'apprestamento dei servizi.
Articolo 2. - Il consorzio e' costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonche' dai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818.
Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell'assemblea del consorzio, altri enti pubblici nonche' enti privati che perseguono scopi di generale interesse.
Al consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalita' e previo parere favorevole del comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, altri comuni limitrofi.
I comuni facenti parte attualmente del consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano gia' fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale.
Articolo 3. - Il consorzio e' retto da una assemblea composta:
a) dal presidente del consorzio;
b) da sedici componenti di cui tre nominati dal consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;
c) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara;
d) da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o privato facente parte del consorzio;
e) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Fanno parte di diritto dell'assemblea del consorzio il direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dello ufficio del genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista di chiara fama nominato dall'Istituto nazionale d'urbanistica.
I componenti dell'assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Articolo 4. - L'assemblea redigera' lo statuto del consorzio, che sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Articolo 6. - L'assemblea del consorzio elegge nel suo seno un consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale consiglio di amministrazione fa inoltre parte il presidente del consorzio che lo presiede".
Art. 2.
Il termine di cinque anni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e' elevato a sette anni.
Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' sostituito dal seguente:
"Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:
a) per l'esercizio di attivita' industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;
b) per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture;
c) per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - MANCINI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE