Ordinamento della professione di perito agrario.
Art. 1.
(((Titolo di perito agrario)
1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4))