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Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, e' stabilito dal 10 gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346.
L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona industriale delimitata con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1952, n. 187.
Il beneficio e' esteso ai materiali ed ai macchinari in genere, importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio 1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.

Art. 2.


Il termine previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, prorogato dall'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' stabilito dal 10 agosto 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266.
Il beneficio si applica anche nel territorio dei comuni menzionati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818.

Art. 3.


Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1951, n. 561, concernente agevolazioni fiscali a favore della zona industriale e portuale di Livorno, e' stabilito dal 10 gennaio 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dalla lettera a) e dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 4.


Le modalita' per la concessione dell'esenzione e per il rimborso del dazio doganale definitivamente corrisposto dalle aziende interessate fino al 30 giugno 1965 sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Per la zona industriale apuana e per quella di Roma l'esenzione o il rimborso di cui al precedente comma sono limitati ai materiali ed alle macchine, di provenienza estera, che, all'atto della loro importazione per essere destinati agli stabilimenti siti nelle zone medesime risultavano non producibili nel territorio dello

Art. 5.


Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 700 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE