N NORME. red.it

Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.E. sui prodotti petroliferi.

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427))