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Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.

Art. 1.


E' concesso, all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, un ulteriore contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 627 milioni nella spesa che l'ente medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1962 al 31 dicembre 1966, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.