Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente:
"I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale".((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettera r)) che "Sono soppresse le funzioni amministrative relative alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da societa' concessionarie di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382".
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettera r)) che "Sono soppresse le funzioni amministrative relative alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da societa' concessionarie di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382".
Art. 2.
Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e' sostituito dai seguenti:
"La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.
A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore".
Art. 3.
In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, si applicano le norme dello articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.
Art. 4.
Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
Art. 5.
L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli istituti di credito di cui all'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.
Art. 6.
E' istituito un fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, gli oneri derivanti dall'operativita' della garanzia statale prevista dalla presente legge.
Il fondo e' altresi' autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al presente comma.
Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze determina i criteri di assegnazione delle disponibilita' del fondo, anche con riferimento agli impegni gia' assunti, da destinare alle attivita' autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi compiti.
Il fondo centrale di garanzia ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.
Il collegio sindacale del "Fondo" e' composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore e degli enti concessionari suindicati.
I membri del comitato e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il presidente dei suddetti organi.
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.((3))
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1025) che "Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, e' soppresso".
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1025) che "Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, e' soppresso".
Art. 7.
Le norme relative all'organizzazione dei servizi, alla amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonche' ai criteri e alle modalita' d'intervento del "Fondo" saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del comitato del "Fondo" medesimo.
Art. 8.
Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:
a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;
b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della garanzia statale;
c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilita' del "Fondo".
Art. 9.
Le documentazioni, le formalita', gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.
Art. 10.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI - PRETI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE