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Autorizzazione di spesa per il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori relativi al completamento di sede, all'armamento di linea, agli impianti speciali del deposito di locomotori, costituenti ultimazione delle opere previste dalle leggi 4 agosto 1955, n. 730, e 28 luglio 1960, n. 851.

Art. 2.


La somma di lire 9 miliardi, di cui al precedente articolo, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1969 e lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1970.

Art. 3.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1968, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE