Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti, dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola giacente nei magazzini o in fase di prima lavorazione, e' concesso, a parziale reintegrazione del danno subito, un contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi e medie aziende e dello 80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti.
Il contributo di cui al comma precedente e' concesso sulla quantita' di produzione perduta spettante rispettivamente al conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura di riparto a norma del contratto.
Art. 2.
All'onere di lire 50 milioni derivante dal precedente articolo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE