Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
I cittadini italiani residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e quelli che fecero parte della Divisione partigiana "Pasubio" gia' operante nel Veneto; i volontari italiani che, dopo l'8 settembre 1943, combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e straniere; coloro che possono comprovare di essere stati detenuti, per attivita' partigiana, per almeno tre mesi durante il periodo dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano od all'estero; i mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o dei dispersi per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in Italia o all'estero, possono - entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - presentare domanda di riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, alla commissione di cui al successivo articolo 4, presso il Ministero della difesa in Roma.
Le domande saranno esaminate in base alle norme ed ai requisiti contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge".
La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge".
Art. 2.
Le domande per il riconoscimento delle qualifiche, nonche' le proposte per decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, pervenute entro il 30 giugno 1948 alle commissioni regionali od alla commissione di secondo grado, sono considerate inoltrate nei termini legali.
Art. 3.
Le commissioni per la concessione delle qualifiche e delle decorazioni al valor militare, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed al decreto-legge 3 maggio 1948, n. 833, sono sciolte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
Ferme restando le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le attribuzioni delle commissioni indicate all'articolo 3 della presente legge sono demandate ad una commissione unica nazionale di primo grado, avente sede in Roma.
La commissione unica e' costituita con decreto del Ministro per la difesa. Di essa fanno parte: un presidente e tre rappresentanti delle Forze armate, prescelti dal Ministro per la difesa, e sei altri componenti designati dalle tre associazioni partigiane: ANPI, FIVL e FIAP.
Tutti i componenti, compreso il presidente, debbono essere in possesso della qualifica di partigiano combattente.
Il segretario sara' scelto tra i componenti stessi della commissione.
Art. 5.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per l'anno finanziario 1968 in lire 400 milioni, si provvede con un'aliquota dei proventi derivanti dall'attuazione della legge 14 novembre 1967, numero 1147, recante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
A favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti, iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia, o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, e consentito il riscatto - con onere a carico degli interessati - dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio, o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota, con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca cui il riscatto si riferisce.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 2) che "La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, e' estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46".
La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 2) che "La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, e' estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46".
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE