Modifica al titolo ed all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recante provvidenze in favore di taluni territori colpiti da terremoto.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il titolo della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, e' cosi' modificato:
"Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati nella regione marchigiana".
Art. 2.
L'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, e' sostituito dal seguente:
"Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1960".
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE