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Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.