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Ratifica ed esecuzione del Terzo Accordo internazionale sullo stagno adottato a New York il 14 aprile 1965.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Terzo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a New York il 14 aprile 1965.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.


All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, valutato in annue lire 3.500.000, si fara' fronte, per il semestre 10 luglio-31 dicembre 1966, con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche, e per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del tondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE

Allegato

Terzo Accordo internazionale sullo stagno



Parte di provvedimento in formato grafico