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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.



Parte di provvedimento in formato grafico