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Provvidenze per l'assistenza psichiatrica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 12.


Le amministrazioni pubbliche da cui dipendono attualmente ospedali psichiatrici, per quanto concerne il numero delle divisioni, provvederanno ad adeguarsi ai limiti fissati dall'articolo 1 entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1.

Struttura interna dell'ospedale psichiatrico


Gli ospedali psichiatrici dipendenti dalla provincia e da altri enti pubblici devono essere costituiti da due a cinque divisioni, ciascuna delle quali con non piu' di 125 posti-letto.

Art. 2.

Personale dell'ospedale


Ogni ospedale psichiatrico deve avere un direttore psichiatra, un medico igienista, uno psicologo e per ogni divisione un primario, un aiuto ed almeno un assistente.
L'ospedale deve inoltre avere il personale idoneo per una assistenza sanitaria, specializzata e sociale.
Tale personale e' assunto per pubblico concorso.
Dovra' essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti-letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto.
Fino a quando non verra' diversamente disposto continueranno ad avere vigore le norme che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza, assistenza e quiescenza del personale dipendente dagli ospedali psichiatrici delle province e degli altri enti pubblici.
I regolamenti speciali per ciascun ospedale psichiatrico dovranno contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa relative alle nomine del personale, salvo che sia diversamente stabilito da vigenti norme, agli orari di servizio, alle sanzioni disciplinari e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.

Art. 3.

Personale dei centri di igiene mentale


I centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province, ove non dipendano dal direttore dell'ospedale psichiatrico, devono essere diretti da un direttore psichiatra. Al centro ed ai servizi da esso dipendenti sono assegnati, di regola, almeno un pedo-psichiatra ed un psicologo, medici psichiatri, assistenti sociali, assistenti sanitarie, personale infermieristico ed ausiliario.

Art. 4.

Ammissione volontaria e dimissioni


L'ammissione in ospedale psichiatrico puo' avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura, su autorizzazione del medico di guardia. In tali casi non si applicano le norme vigenti per le ammissioni, la degenza e le dimissioni dei ricoverati di autorita'.
La dimissione di persone affette da disturbi psichici ricoverate di autorita', ai sensi delle vigenti disposizioni, negli ospedali psichiatrici e' comunicata all'autorita' di pubblica sicurezza, ad eccezione dei casi nei quali il ricovero di autorita' sia stato trasformato in volontario.
Tale comunicazione ha carattere assolutamente riservato e non puo' formare oggetto di notizia, salva la facolta' di darne informazioni, in via egualmente riservata, ad altre autorita' dello Stato che ne facciano richiesta esclusivamente a fini di istituto.

Art. 5.

Concorso dello Stato nelle spese degli enti pubblici per l'assistenza psichiatrica e delle province


Lo Stato concorre ai maggiori oneri derivanti alle province e agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici, per l'assunzione delle nuove unita' di medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie visitatrici ed assistenti sociali ai sensi del precedente articolo 2 e per l'assunzione di personale indicato nell'articolo 3 nonche' per i miglioramenti economici ai medici attualmente in servizio nei limiti dei seguenti stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanita':
lire 8.000 milioni per l'anno 1968;
lire 12.000 milioni per l'anno 1969;
lire 16.000 milioni per l'anno 1970;
lire 23.394 milioni per l'anno 1971 e successivi.
((Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica)).
L'assunzione del personale occorrente per raggiungere i minimi richiesti dall'articolo 2 e per soddisfare altre esigenze di personale di cui all'articolo 3 nei limiti ritenuti necessari, dovra' avvenire gradualmente in relazione alle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Il Ministro per la sanita', con propri decreti, di concerto con il Ministro per l'interno limitatamente ai centri o servizi di igiene mentale e agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle province, autorizzera' annualmente per ciascuna provincia o altro ente pubblico da cui dipendano ospedali psichiatrici il numero delle nuove unita' di personale da assumere e le relative spese.
Ai fini del concorso dello Stato previsto dal presente articolo, si tiene conto:
a) per il personale di nuova assunzione, degli stipendi e delle altre indennita' a carattere continuativo comunemente corrisposte, nelle misure stabilite dal comma seguente escluse le indennita' per lavoro straordinario;
b) per il personale medico in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, della differenza fra gli stipendi tipo e le indennita' stabilite a norma del comma seguente ed il trattamento economico in godimento alla stessa data.
Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria per i miglioramenti dei medici, gli stipendi tipo per ciascuna categoria di personale e le voci e le misure delle indennita' di cui alla lettera a) del precedente comma.
L'erogazione dei fondi e' condizionata alla prova dell'effettiva assunzione del personale e alla corresponsione dei miglioramenti economici ai medici.
All'onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo per l'anno finanziario 1968 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Contributi a province


Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a concedere, sui fondi stanziati con il precedente articolo 5, contributi a quelle province che, non disponendo di ospedale psichiatrico proprio ed avvalendosi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in ente morale e non aventi finalita' di lucro, provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge.
((A decorrere dal 1 gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalita' di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge)).

Art. 7.

Rimborsi


I medici provinciali sono autorizzati a corrispondere le somme dovute alle amministrazioni provinciali per gli ospedali da esse gestiti e agli enti pubblici da cui dipendano ospedali psichiatrici ai sensi del precedente articolo con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministero della sanita' potra' emettere entro il limite che non superi l'importo di lire 300 milioni per ciascuna apertura di credito, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.
Le amministrazioni degli enti indicati nel precedente comma devono allegare all'istanza di rimborso i seguenti atti:
a) provvedimento del Ministero della sanita' con il quale sono stati determinati il numero del personale da assumere e l'ammontare delle spese gravanti sul bilancio dello Stato;
b) provvedimenti da cui risultino l'effettiva assunzione del personale e la corresponsione degli stipendi e delle indennita' ammesse al rimborso.

Art. 8.

Contributi per le attrezzature tecnico-sanitarie


A valere sulle disponibilita' del fondo nazionale ospedaliero di cui all'articolo 33 della legge sugli enti ospedalieri e sulla assistenza ospedaliera, il Ministero della sanita' puo' concedere contributi e sussidi agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle province e da altri enti pubblici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale, per il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza stabilita ai sensi delle vigenti disposizioni non riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 9.

Garanzia per l'assunzione dei mutui


La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni ai comuni e alle province possono concedere mutui anche agli enti pubblici da cui dipendano ospedali psichiatrici per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno definite le modalita' relative al conferimento delle delegazioni.
Gli enti di previdenza sono autorizzati, nei limiti del 10 per cento delle disponibilita' investibili in beni patrimoniali, a concedere mutui agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici.

Art. 10.

Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere psichiatriche


Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita', concede alle province e agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, dalla legge 30 maggio 1965, n. 574 e dalla vigente legge sui contributi per le costruzioni ospedaliere e per l'estensione della legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie, nei limiti da queste stabiliti.

Art. 11.

Abrogazione


E' abrogato l'articolo 604, n. 2, del codice di procedura penale per quanto attiene all'obbligo dell'annotazione dei provvedimenti di ricovero degli infermi di malattie mentali e della revoca di essi nel casellario giudiziario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI - REALE - BOSCO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE