Sistemazione dell'eccedenza di spesa relativa alle indennita' e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale durante gli esercizi passati, nell'interesse dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione di lire 99 milioni per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per indennita' e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale dovuti al personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette concernenti gli esercizi precedenti.
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE