Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS.
Art. 1.
E' autorizzata, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per l'integrazione dei conferimenti statali, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, in favore dei seguenti istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:
ISVEIMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3 miliardi IRFIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5 miliardi