Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.
Art. 2.
Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Art. 3.
E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta da:
a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero dell'interno;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.
I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Art. 4.
E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarita' tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, l'elenco e' redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.
Art. 5.
Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorita' di pubblica sicurezza controlla altresi' che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394))
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394))
Art. 9.
Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attivita' dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
E' vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalita' di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.
Art. 10.
Al terzo comma dell'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: "... nonche' per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante".
Dopo il terzo comma del citato articolo 195-bis e' aggiunto il seguente:
"Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati".
Art. 11.
Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.
Art. 12.
L'aliquota dei diritti erariali per le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, e' ridotta al 5 per cento.
Art. 13.
Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dallo articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.
Art. 14.
L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attivita' dello spettacolo viaggiante e' considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.
Art. 15.
Alla tabella di cui all'allegato B dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente la imposta di pubblicita', e' aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 7-bis. - Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante".
Art. 16.
Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, e' ridotta al 50 per cento del valore.
Art. 17.
Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.
Art. 18.
Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Art. 19.
Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e' stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonche' per particolari accertate difficolta' di gestione. (1) (2) ((3))
Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonche' dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.
I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.
All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 Luglio 1975, n. 375 ha disposto (con l'art. 1) che " A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e' elevato a lire 300 milioni."
La L. 26 Luglio 1975, n. 375 ha disposto (con l'art. 1) che " A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e' elevato a lire 300 milioni."
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 luglio 1980, n. 390 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e' ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni."
La L. 29 luglio 1980, n. 390 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e' ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni."
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 maggio 1983, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, penultimo comma) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, e' ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni."
La L. 10 maggio 1983, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, penultimo comma) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, e' ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni."
Art. 20.
La presente legge si applica alle imprese di nazionalita' italiana salvo il rispetto delle norme della Comunita' economica europea per la liberta' di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorche' le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT MORO - CORONA - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - SCALFARO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE