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Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63.

Preambolo
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 19.951.000 verificatasi negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.


All'onere di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvedera' mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 1168, dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1966
SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE