Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione.
Art. 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca puo' essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
Il Ministro per il tesoro puo' autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.