Stanziamento della somma di L. 250 milioni per le ordinarie esigenze dello Stato quale azionista.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle societa' a partecipazione statale.
Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
Lo stanziamento di cui sopra potra' anche essere utilizzato per rilevare, al costo, partecipazioni di minoranza, possedute in societa' a partecipazione statale diretta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da societa' a partecipazione statale indiretta.
Detto stanziamento potra' essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1970.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1968
SARAGAT MORO - BO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE