Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' sostituito dal seguente:
"La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta".