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Norme integrative delle leggi 30 dicembre 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, n. 511, concernenti i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria e relativi raccordi.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464, e al terzo comma dell'articolo unico della legge 8 giugno 1966, n. 511, sono aggiunte le parole:
"e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche".

Art. 2.


Ai fondi iscritti nei singoli esercizi a capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade concernenti oneri di carattere generale, per riparto della quota del 2,50 per cento riservata per tali oneri sui ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda stessa, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1968
SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE