Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1 ottobre 1948.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono estesi agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove maggiorenni di insegnanti elementari, deceduti in data anteriore al 1 ottobre 1948 e gia' titolari di pensioni del Monte pensioni istituito con legge 18 dicembre 1878, n. 4646, o della Cassa di previdenza degli enti locali, i benefici di cui agli articoli 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con riduzione del fondo di parte corrente destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1968
SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE