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Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

Art. 1.


Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 5 marzo 1963, n. 322, continuano ad avere applicazione sino al 31 dicembre 1969.
Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, previo parere delle commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Indipendentemente da tale procedimento, le commissioni comunali predette hanno facolta' di formulare proposte al servizio predetto in ordine alla formazione degli elenchi di variazione di cui al comma precedente.