Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.
Art. 1.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.