Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
La spesa di lire 10 miliardi, prevista dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, e' aumentata a lire 18 miliardi.
Il suddetto aumento e' autorizzato a titolo di ulteriore contributo statale, in ragione di lire 4 miliardi e 750 milioni, per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi e, in ragione di lire 3 miliardi e 250 milioni, per il completamento dell'aeroporto civile di Venezia-Marco Polo.
Art. 2.
I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche' del Consiglio superiore dell'aviazione civile.
Le espropriazioni riguardanti detti lavori devono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e i lavori stessi devono essere ultimati entro sei anni. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1974, n.376 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni."
La L. 12 agosto 1974, n.376 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni."
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 agosto 1974, n.376, come modificata dalla L. 29 aprile 1976, n.255, ha disposto (con l'art. 1) che il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 "e' prorogato per la durata di anni due con efficacia dal 19 aprile 1976."
La L. 12 agosto 1974, n.376, come modificata dalla L. 29 aprile 1976, n.255, ha disposto (con l'art. 1) che il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 "e' prorogato per la durata di anni due con efficacia dal 19 aprile 1976."
Art. 3.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile puo' assumere, per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524 e dalla presente legge, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
Art. 4.
La spesa derivante dalla presente legge sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel capitolo: "Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili di Genova, Venezia e Palermo" per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971.
Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT MORO - FANFANI - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE