Modificazioni agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali.
Art. 1.
Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, e' cosi' modificato:
"Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:".