Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile dei militari dell'aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre amministrazioni statali in servizio presso lo stesso ispettorato generale e sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, emanate in attuazione dell'articolo 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, si applicano, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello ispettorato generale dell'aviazione civile, al personale militare dell'aeronautica militare ed al personale civile del Ministero della difesa e di altre amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, che sia in servizio presso il predetto ispettorato generale e relativi organi periferici almeno dal 31 dicembre 1966, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione dell'ispettorato stesso.
Il personale inquadrato nei ruoli dell'ispettorato generale dell'aviazione civile, ai sensi del precedente comma, e' collocato nei ruoli stessi, anche in soprannumero da riassorbire, in ragione di meta' delle vacanze che si verificheranno nelle relative qualifiche di inquadramento.
Art. 2.
Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che abbiano il requisito di un anno minimo di servizio presso l'ex direzione generale dell'aviazione civile ed organi periferici, alla data di entrata in vigore della legge n. 141 del 30 gennaio 1963, e che siano tuttora in servizio presso l'ispettorato generale dell'aviazione civile ed organi periferici, vengono trasferiti nei ruoli organici dell'ispettorato generale dell'aviazione civile mediante concorso per titoli ed esame speciale cosi' come previsto per gli ufficiali della riserva ed in ausiliaria provenienti dal S.P.E. (Servizio permanente effettivo) e per il personale civile dei ruoli aggiunti.
Art. 3.
Nel primo anno di applicazione della presente legge, per le promozioni alla qualifica superiore del personale inquadrato nei ruoli del predetto ispettorato si prescinde dalla applicazione dei termini fissati dall'articolo 166 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT MORO - SCALFARO TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE