Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge
Art. 1.
E' autorizzata la concessione a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili di un contributo straordinario di lire 6.000.000.000 per la liquidazione di tutti gli arretrati relativi ai trattamenti assistenziali di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 632, e 10 febbraio 1962, n. 66.
Art. 2.
All'onere di lire 6.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE