Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il personale assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti la sua opera per le esigenze dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo e' inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.
Il personale assunto in qualita' di redattore, recensore, commentatore, esperto statistico, bibliografico, musicale e cinematografico e' inquadrato nella categoria la b) se munito di laurea.
Il personale assunto in qualita' di stenografo d'ufficio e redazionale, esperto fonografico, fototecnico, cinetecnico, radiotecnico e schedarista e' inquadrato nella seconda categoria se munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Il personale assunto in qualita' di operatore dei vari sistemi di scrittura multipla, operatore meccanografico e operatore cinematografico di cabina e' inquadrato nella terza categoria anche a prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria e' inquadrato anche il personale assunto in qualita' di stenografo d'ufficio e cinetecnico, non munito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Il personale assunto in qualita' di traduttore, interprete, speaker, stenointerprete e intercettatore e' inquadrato nella seconda categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale assunto in qualita' di redattore, non munito di laurea.
Art. 2.
Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e della legge 4 febbraio 1966, n. 32.
Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge si prescinde dal titolo di studio.
Ai fini delle anzianita' di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435.
Il collocamento in ruolo e' disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della meta' delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.
Art. 3.
Agli inquadramenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per il personale dell'amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione.
I predetti consigli di amministrazione predeterminano i criteri per la valutazione nell'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti aventi i necessari requisiti, sulla base dell'anzianita', della qualita' del servizio prestato e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, alla formazione delle relative graduatorie per merito comparativo.
Il personale cosi' inquadrato e' collocato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera prendendo posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nella qualifica.
Art. 4.
All'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 1, il periodo di servizio prestato a contratto e' riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribuita - a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti spettanti a qualsiasi titolo, esclusi quelli a carattere generale - l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella spettante in base alla categoria di assegnazione.
Art. 5.
Il servizio prestato a contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1435, dal personale inquadrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge puo' essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il riscatto non e' ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni
relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
E' data facolta' al personale d; cui al precedente comma di optare,
entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di immissione in ruolo, per il trattamento previdenziale in atto, in luogo del trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.
((Il personale che si avvale della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo puo' riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 dicembre 1972, n. 813 ha disposto (con l'articolo unico) che la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 270 ha effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
La L. 5 dicembre 1972, n. 813 ha disposto (con l'articolo unico) che la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 270 ha effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Art. 6.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno piu' avvalersi della facolta' di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520.
Art. 7.
All'onere relativo al pagamento delle competenze dovute al personale da inquadrare nelle categorie non di ruolo, valutato in ragione di anno, in lire 418.000.000 per il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in lire 128.000.000 per il Ministero del turismo e dello spettacolo, si fara' fronte mediante riduzione rispettivamente dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1053 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT MORO - CORONA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE