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Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



La locuzione "per una sola volta", contenuta nell'articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi "per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo".
Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non puo' reiterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'Amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE