Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro gia' liquidati in capitale o in rendita vitalizia.
Art. 1.
L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria gia' indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;
con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;
con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;
con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, piu' lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore".