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Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.

Art. 1.

(Iscrizione personale non di ruolo)


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, e' estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purche' il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.