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Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1971.

Art. 1.


La commisurazione del contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l'articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886, nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, e' prorogata per l'ulteriore periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971.