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Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato una contabilita' speciale, denominata "Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane", per dare esecuzione alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea del 22 dicembre 1966 relativa ad un contributo comunitario da assegnare alla Repubblica italiana per permetterle di attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse per la formazione professionale.
Il fondo di cui al precedente comma e' alimentato:
a) dal controvalore in lire italiane del contributo della Comunita' economica europea di cui alla detta decisione del Consiglio del 22 dicembre 1966, fissato in un massimo di 4,2 milioni di unita' di conto;
b) da un contributo dello Stato italiano pari a 2 miliardi di lire;
c) da una quota parte, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, della disponibilita' finanziaria costituita presso l'Ente zolfi italiani mediante l'accantonamento delle differenze di prezzo realizzate sullo zolfo acquistato all'estero ed immesso nel consumo interno fino al 31 dicembre 1966;
d) da eventuali contributi da parte di altri enti, recuperi e rimborsi.

Art. 2.


Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo 1 provvede:
a) alla erogazione delle provvidenze di cui alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea del 22 dicembre 1966 fino alla concorrenza di un importo pari al doppio del contributo comunitario CEE;
b) alle spese per il funzionamento del comitato previsto dal successivo articolo 3;
c) al rimborso, salvi gli impegni derivanti dalle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e fino ad un massimo di lire 1 miliardo e 100 milioni, delle spese riferentisi alla rieducazione professionale ed alla nuova sistemazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, relativamente al periodo compreso fra il 1 luglio 1963 ed il 31 dicembre 1970, in misura non superiore alle somme erogate dalla CEE in conformita' del regolamento del Consiglio, n. 9 del 25 agosto 1960, e successive integrazioni e modificazioni.
Le entrate derivanti dall'intervento della Comunita' economica europea di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1 non concorrono a formare le disponibilita' per le provvidenze indicate alla lettera c).
Le provvidenze di cui al punto a) del presente articolo, compresi gli adempimenti contributivi per le assicurazioni sociali, sono concesse nei limiti e con le modalita' fissati nella decisione della commissione della Comunita' economica europea del 12 maggio 1967, relativa "alla determinazione delle modalita' per la concessione di aiuti ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in Italia e di borse per la formazione professionale dei loro figli" alla quale con la presente legge si da' esecuzione.

Art. 3.


Il "Fondo" di cui all'articolo 1 e' amministrato da un comitato composto da:
a) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) due funzionari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
c) due funzionari del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Ragioneria generale dello Stato);
d) due rappresentanti della Regione siciliana;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori.
Alle sedute del comitato partecipano due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, allorche' esso e' chiamato a pronunciarsi in merito alle borse per la formazione professionale ai figli dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il comitato e' presieduto da uno dei funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
E' istituita una segreteria del comitato, che ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il funzionamento della quale provvede lo stesso Ministero con proprio personale.

Art. 4.


La contabilita' speciale di cui al precedente articolo 1, e' istituita ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilita' generale dello Stato e dell'articolo 1223, lettera B, delle istruzioni generali sui servizi del tesoro.
Gli ordini di pagamento relativi a detta contabilita' speciale sono emessi a firma del presidente del comitato previsto dal precedente articolo 3, il quale, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dall'altro rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entro il mese di aprile di ogni anno il comitato presentera' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della gestione dell'anno precedente, corredandolo di tutti i documenti giustificativi.
Il rendiconto, approvato dal predetto Ministero, e' trasmesso, entro il mese di maggio, alla ragioneria centrale presso il Ministero stesso. Quest'ultima verifica la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione;
l'inoltra alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.

Art. 5.


Le provvidenze erogate a favore dei lavoratori dello zolfo licenziati, dal fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti da imposte erariali.

Art. 6.


All'onere di lire 2 miliardi derivanti allo Stato dalla applicazione dell'articolo 1, lettera b), si provvede per lire 1 miliardo a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 1 miliardo mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT MORO - BOSCO - FANFANI - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - GUI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE